Disciplinare di Produzione per la conformità del processo delle lavorazioni artigiane artistiche, tradizionali e tipiche di qualità Art. 1 - Denominazione del prodotto Il nome "Sedia di Chiavari " è riservato unicamente al prodotto che risponde esclusivamente all´opera dell´artigianato artistico o tradizionale o tipico di qualità, la cui realizzazione segue ed applica le condizioni ed i requisiti stabiliti dal presente disciplinare. Art. 2 - Zona di produzione La zona di realizzazione dell´opera dell´artigianato artistico, tradizionale, tipico di qualità recante la denominazione "Sedia di Chiavari" è rappresentata esclusivamente dal territorio amministrativo dei comuni di Chiavari, Carasco, Lavagna, Cogorno e Leivi. Art. 3 Caratteristiche dell´opera Prodotto artigianale artistico, tradizionale, tipico di qualità Si definisce prodotto artistico, tradizionale, tipico di qualità, in conformità alla normativa vigente del settore, l´opera scaturita dalle creazioni di elevato valore estetico o ispirate a forme, modelli, decori, stili e tecniche che costituiscono gli elementi caratteristici del patrimonio storico e culturale; dalle produzioni realizzate secondo tecniche e modalità che si sono consolidate e tramandate nei costumi e nelle consuetudini a livello locale o regionale pur con le innovazioni che ne costituiscono il naturale sviluppo ed aggiornamento; dalle attività che possiedono meriti tecnici, estetici o bontà di ideazione e di fattura, realizzate con attenzione particolare nella scelta della forma e dei materiali e nell´applicazione delle tecniche esecutive. Art. 3.1 "Sedia di Chiavari" artistica, tradizionale, tipica di qualità La "Sedia di Chiavari", oggetto del presente disciplinare, viene ottenuta con le tecniche ed i materiali della tradizione, peraltro riadattati alle esigenze produttive della lavorazione artigianale attuale. Tenendo presente la necessità di essere aperti alle evoluzioni tecnologiche e/o stilistiche nella fabbricazione onde poter offrire un prodotto sempre aderente alle esigenze di mercato pur nel rispetto della tradizione artigianale, si precisa che: tutte le operazioni di lavorazione devono prevedere interventi di montaggio, aggiustaggio e messa a punto manuale, secondo la prassi suggerita dalla tradizione; in particolare le operazioni di assemblaggio dei vari componenti devono essere fatte in modo da garantire la perfetta tenuta degli accoppiamenti tra i vari pezzi; il legno utilizzato deve essere legno di faggio, acero o ciliegio selvatico e deve preferibilmente provenire da boschi e foreste dell´ Appennino Ligure. È consentito il ricorso all´assemblaggio di particolari fabbricati con materiali di provenienza esterna purché vengano rispettate le caratteristiche tecniche ed i metodi produttivi definiti e descritti nel presente disciplinare; in ogni caso la stagionatura del legno deve avvenire preferibilmente in modo naturale, e comunque in modo tale da non inficiare in alcun modo le caratteristiche di resistenza ed estetiche del manufatto; la seduta della sedia deve essere parte integrante della sedia stessa ed è vietato l´uso di telai riportati; il tessuto della seduta deve essere costituito da una tessitura, eseguita manualmente, di listelli calibrati di corteccia di salice, di giunco o "canna d´india", secondo i procedimenti tradizionali. È consentito il ricorso a materiali differenti purché non alterino le caratteristiche estetiche e di resistenza tipiche del manufatto tradizionale; è fatto assoluto divieto di ricorrere ad elementi di giunzione e collegamento tra le parti quali viti, chiodi, bulloni: l´unico accoppiamento possibile è quello dato da incastri opportunamente forzati; la struttura lignea della sedia deve essere costruita rispettando nel modo più appropriato l´integrità delle fibre costituenti il materiale e ricorrendo, ove necessario, alla piegatura evitando, il più possibile, le operazioni di interruzione delle fibre; le operazioni di finitura devono essere eseguite con particolare cura preferibilmente a mano. pag. 1 | pag. 2 | pag. 3 | pag. 4 | pag. 5 | pag. 6 |